Con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica l’imposta di bollo – pari a due euro per ciascuna fattura nei casi previsti dalla norma – deve essere assolta in modalità virtuale.
Si tratta di una modalità di assolvimento strettamente connessa allo strumento “e-fattura”, posto che non è possibile apporre una marca da bollo su di un file, pertanto non è necessario richiedere alcuna autorizzazione preventiva.
Laddove una fattura emessa sconti imposta di bollo, di tale circostanza occorre dare evidenza all’atto della predisposizione del file XML, mediante compilazione dell’apposito campo previsto dal tracciato telematico della fattura elettronica.
Sulla scorta delle fatture “segnalate” al SDI come soggette a bollo, l’Agenzia delle Entrate predispone i conteggi dell’imposta di bollo dovuta e mette a disposizione del contribuente le somme da versare.
Si ricorda che il versamento da parte del soggetto emittente è comunque dovuto, indipendentemente dal fatto che questi – all’atto della fatturazione – abbia o meno esercitato la rivalsa del bollo sul proprio cliente, indicando la somma a titolo di anticipazione (ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972).