Innovando la previgente normativa in materia di localizzazione in Paesi terzi dell’attività di call center, è stato stabilito che qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese non membro dell’Unione Europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e al Garante Privacy.
Leggi la circolare completa: Nuove disposizioni normative in tema di privacy.